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Approvate dal Comitato per la Didattica e dal Comitato scientifico.
Descrizione delle modalità di valutazione del rendimento accademico in termini esplicativi, al fine di garantire uguaglianza e trasparenza agli studenti e precisi riferimenti a docenti e personale. Cfr. art.16 del Regolamento didattico.
Indice
Art.1: Il calendario degli esami
Art.2: Le sessioni d’esame ordinarie
Art.3: Le sessioni d’esame straordinarie
Art.4: La sede degli esami
Art.5: Ripetizione dell’anno di corso
Art.6: Modalità di verifica dell’apprendimento
Art.7: Modalità di esecuzione degli esami
Art.8: Organizzazione degli esami
Art.9: Svolgimento degli esami
Art.10: Ripetizione degli esami
Art.11: Proclamazione dei risultati
Art.12: Ricorsi
Art.13: Tesi, dissertazioni, relazioni
Art.14: Attribuzione crediti ECTS (esami / dissertazioni / Tesi)
Art.15: Voti d’esame
Art.16: Ammissione al successivo anno di corso
Art.17: Convalida dei crediti ECTS
Art.18: Dilazionamento delle frequenze
Art.19: Sanzioni
Art.1: Il calendario degli esami
All’inizio di ogni anno accademico il Comitato per la Didattica dell’Istituto approva e rende noto il calendario delle sessioni ordinarie d’esame previste al termine della frequenza dei rispettivi corsi. Ovvero, viene data informazione agli studenti dei tempi e delle modalità di esecuzione degli esami per ognuno dei sei anni di formazione.
Art.2: Le sessioni d’esame ordinarie
Per ogni materia sono previste due sessioni d’esame definite ordinarie.
Le sessioni d’esame possono essere semestrali, ovvero al termine di un corso semestrale; annuali al termine di un corso annuale; biennali, al termine di un corso organizzato in due anni accademici.
La prima sessione ordinaria è costituita dalla valutazione formativa del candidato durante la frequenza del corso e dalla prova d’esame al termine del corso stesso.
La seconda sessione ordinaria d’esame consiste in una prova d’esame riservata agli studenti che non hanno conseguito una valutazione complessivamente sufficiente durante la prima sessione. A questa seconda sessione possono accedere anche gli studenti assenti giustificati alla prima prova d’esame, ovvero quegli studenti che abbiano resa nota formalmente ed eventualmente documentato tale assenza almeno 15 giorni prima della data della prima sessione d’esame prevista in calendario. Il Comitato per la Didattica dispone circa l’eventuale ammissione di studenti ingiustificati alla seconda sessione d’esame dopo aver preso in esame per ogni singolo caso le motivazioni
dell’assenza non giustificata, il rendimento pregresso e, sentito il docente del corso, il livello di partecipazione al corso in questione.
L’intervallo tra le due sessioni ordinarie è previsto di tre settimane, fatte salve circostanze specifiche previste e/o deliberate dal Comitato per la Didattica su indicazione del docente.

Art.3: Le sessioni d’esame straordinarie
Il Comitato per la didattica, unitamente al docente del corso formativo, valuta l’eventuale indizione di una sessione straordinaria d’esame riservata agli studenti che non abbiano superato la prova d’esame durante la seconda sessione ordinaria. Tale possibilità si verifica solo nel caso in cui il corso formativo corrispondente non possa essere ripetuto durante il successivo anno accademico in base al computo dei crediti ECTS trasferibili. Al candidato spetta richiedere formalmente lo svolgimento della sessione straordinaria d’esame. Al Comitato per la Didattica compete la deliberazione in merito dopo attento esame della specifica circostanza e del curriculum studentesco.La data di tale eventuale sessione straordinaria viene prevista entro il termine dell’anno accademico in corso. 
Art.4: La sede degli esami
Gli esami di norma vengono sostenuti alla presenza del docente titolare del corso, esclusivamente nei locali della sede dove sono state effettuate la maggior parte delle ore di frequenza del corso. 
Art.5: Ripetizione dell’anno di corso
Gli studenti che non abbiano accumulato i crediti ECTS necessari per l’ammissione al successivo anno di corso ripetono la frequenza e gli esami dell’anno precedente nella loro globalità. 
Art.6: Modalità di verifica dell’apprendimento
Le valutazioni dell’apprendimento sono di due tipi: valutazioni formative (verifica continua o in itinere) e valutazioni certificative (esame finale di profitto):
a) le valutazioni formative rilevano per gradi l’efficacia dei processi di apprendimento e mirano a valutare la sistematica applicazione dello studente corrispondente all’acquisizione progressiva di specifici contenuti culturali e determinate abilità applicative. Queste verifiche vengono pianificate dal docente nelle forme e nei modi che egli ritenga più opportuni
(prove scritte, orali, lavori di sintesi, etc.), vengono annunciate e si svolgono nell’ambito del calendario accademico previsto per le materie di riferimento senza apposite convocazioni.
I risultati non vengono registrati nel libretto studentesco, ma vengono resi noti agli
studenti come stimolo al miglioramento e annotati dal docente, specie qualora egli dichiari anticipatamente l’intenzione di considerare gli esiti di queste prove ai fini dell’esame finale di profitto per la sua materia (verifica finale combinata nelle due modalità – Cfr. art.15).
b) le valutazioni certificative (esami di profitto) hanno la precisa finalità di esplorare le conoscenze di ogni studente al fine di evidenziare e certificare il raggiungimento degli obiettivi formativi descritti per ogni corso. Trattasi di prove uguali per tutti gli studenti dello stesso corso. Queste sono previste fin dall’inizio dell’anno accademico dal calendario degli esami e sono comunque oggetto di convocazione mediante affissione nei locali della sede accademica o tramite posta. I risultati conseguiti vengono registrati sul libretto studentesco
e archiviati nelle schede personali.
Condizione fondamentale per la convalida dell’esame è l’avvenuta iscrizione amministrativa all’anno di corso di riferimento. 
Art.7: Modalità di esecuzione degli esami
a) esame scritto, secondo le differenti modalità previste responsabilmente dal docente allo scopo di assicurare nel contempo esaustività della verifica, sintesi metodologica ed oggettività delle valutazioni;
b) esame orale e/o pratico è anch’esso improntato ai criteri di esaustività, sintesi e oggettività. Di norma avviene pubblicamente nelle aule scolastiche, ovvero non può essere mai svolto a porte chiuse e alla sola presenza di un docente e un candidato. In linea di massima il docente assicura una durata analoga per gli esami di ogni studente, verifica equamente le preparazioni dei singoli pur differenziando i quesiti nella sequenzialità delle prove e considera i tempi minimi necessari per la preparazione.

Art.8: Organizzazione degli esami
• La convocazione degli esami di sessione ordinaria avviene tramite affissione nei locali dei corsi almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove. In questa sede viene precisata la data, l’elenco dei candidati e la durata presunta per ogni esame.
Vengono ammessi all’esame esclusivamente gli studenti che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore di frequenza previste per la materia (lavoro accademico pianificato).
Ogni studente è tenuto a presentarsi all’inizio di ogni sessione d’esame e, in ogni caso, a giustificare nei tempi previsti la propria assenza.
La mancata comunicazione dell’assenza, o un ritardo della stessa definisce il candidato “assente ingiustificato” e attiva l’intervento del Comitato per la didattica che ne valuterà
l’ammissibilità alla sessione ordinaria o straordinaria successiva, previa attenta verifica della circostanza (cfr. art.2).
• Durata degli esami
Gli esami scritti hanno una durata massima di tre ore. Gli esami orali e pratici hanno una durata minima di 20 minuti, massima di un’ora.
• Il testo e le domande d’esame sono predisposti e organizzati dal docente responsabile che in accordo con la Direzione di sede definirà la data e la durata delle prove.
In caso di esame scritto, il testo dello stesso verrà predisposto per tempo dalla segreteria organizzativa in base alla documentazione fornita almeno sette giorni prima dal docente. La segreteria provvederà altresì ad indicare nei singoli modelli degli elaborati: anno accademico, data, sessione, materia d’esame. Il Direttore di sede provvederà ad esaminare il testo delle prove verificandone la congruità e autorizzandone la somministrazione. Al termine della verifica egli apporrà il timbro della Direzione didattica su ogni modello, in virtù di apposita delega.
In caso di esame orale o pratico, il docente in accordo col Direttore di sede, stabilirà le modalità attuative di svolgimento in base ai criteri descritti, agli obiettivi formativi previsti e alle prassi consolidate.
• I verbali d’esame sono predisposti dalla Segreteria organizzativa negli appositi modelli. Il Direttore didattico dell’Istituto autorizzerà l’utilizzo dei modelli preesistenti o disporrà l’eventuale revisione degli stessi. I verbali conterranno l’indicazione della data, della sessione, della materia e del nome del docente. Inoltre, in termini sinottici, questi conterranno i nominativi di tutti i candidati corrispondenti a spazi per le considerazioni del docente riguardo lo svolgimento della prova e per la valutazione espressa in trenta/trentesimi (sistema nazionale), nonchè in lettere alfabetiche secondo la scala di valutazione internazionale ECTS (Cfr art.15). I verbali d’esame saranno convalidati dalla Direzione di sede (timbro della Direzione didattica) e sottoscritti dai docenti esaminatori.
I modelli di verbale così compilati saranno utilizzati anche a fini statistici per analizzare i dati complessivi sull’efficacia dl servizio e garantire azioni per il miglioramento continuo, analogamente ai dati riferiti agli esiti delle prove formative che costituiranno monitoraggi “in process” atti a controllare la conformità dell’insegnamento ai requisiti previsti.

Art.9: Svolgimento degli esami
La responsabilità dello svolgimento dell’esame in tutte le sue modalità e per la sua intera durata appartiene al docente titolare dell’insegnamento della materia d’esame.
Se viene prevista una commissione d’esame, come nei casi degli esami certificativi per le materie caratterizzanti, la responsabilità si identifica nella persona del presidente di commissione designato.
Il docente responsabile dell’esame è garante della sua corretta esecuzione e, in particolare, presiede al controllo delle seguenti formalità di attuazione:
• accesso puntuale dello studente alla sala d’esame dopo sua identificazione e registrazione;
• introduzione in sala del materiale il cui utilizzo è consentito durante la prova e verifica che non si rechi materiale non consono alla circostanza (appunti, testi, computer, telefoni, etc.);
• assegnazione dei posti e sorveglianza costante durante la prova;
• chiarificazioni individuali circa richieste di interpretazione dei quesiti;
• rispetto dei tempi previsti per la prova;
• segnalazione alla Direzione di sede mediante rapporto scritto di eventuali problemi, incidenti o frodi verificatisi durante l’esame;
• presa in consegna di eventuali elaborati qualora il candidato esca individualmente dalla sala e raccolta completa degli stessi al termine dell’esame
• identificazione di schemi predefiniti per la correzione equa delle prove d’esame;
• concessione di proroghe temporali e ausili appropriati per studenti portatori di handicap;
• concessione agli studenti stranieri di proroghe temporali ed ausili appropriati (dizionari, traduttori se disponibili, etc.) nel caso di svolgimento dell’esame esame in lingua italiana;
• concessione agli studenti stranieri di effettuare l’esame nella propria lingua, se chiaramente comprensibile da almeno un docente della commissione.

Art.10: Ripetizione degli esami
(cfr. Art.8.4 del Regolamento didattico)
I docenti responsabili degli esami, individualmente o collegialmente se presidenti di commissione,
esprimono il giudizio sulla preparazione del candidato dopo aver valutato con esaustività ed equità la preparazione culturale e le abilità richieste nelle singole fattispecie. Essi dichiareranno e motiveranno la valutazione finale al candidato, prima di registrare la stessa. In caso di valutazione insufficiente il candidato viene rinviato d’ufficio alla seconda sessione. Il candidato, a sua volta, può non accettare valutazioni sufficienti e richiedere di sostenere nuovamente la prova in seconda sessione. Nei casi di esame scritto, i candidati possono inoltre richiedere ed ottenere la motivazione dei giudizi per la comprensione degli eventuali errori commessi, riservandosi in tal caso la ripetizione dell’esame in seconda sessione. Solo se il candidato accetta il giudizio sufficiente espresso, questo viene registrato sul libretto personale accanto alla data e alla firma del docente responsabile dell’esame. In ogni caso le valutazioni sono registrate sul verbale.

Art.11: Proclamazione dei risultati
I docenti responsabili comunicano i risultati degli esami in linea di massima nei tempi più celeri. Ovvero, i risultati degli esami orali e pratici sono resi noti non oltre il termine dello svolgimento della sessione d’esame, mentre per gli esami scritti non oltre tre settimane dal giorno della prova.
La comunicazione è prevista personalmente da parte del docente, oppure mediante affissione di quadri o lettera raccomandata come predisposto dalla segreteria in base ad indicazione della Direzione di sede. Il docente responsabile, per quanto possibile, è tenuto a comunicare immediatamente il fallimento della prova orale o pratica al candidato, indicando dettagliatamente le motivazioni e fornendo le necessarie informazioni per il superamento dell’esame nella successiva sessione.

Art.12: Ricorsi
Qualora lo studente si ritenga giudicato ingiustamente, o non adeguatamente valutato in una prova d’esame, a seguito di formale richiesta dello stesso viene convocato il Comitato per la didattica che decide in merito dopo aver ascoltato sia lo studente che il docente responsabile e dopo aver esaminato i verbali, gli elaborati e il curriculum studentesco. In tale circostanza il Comitato per la didattica può avvalersi della consultazione del Comitato scientifico dell’Istituto (cfr. art.3 del Regolamento didattico). La decisione assunta al termine viene verbalizzata e notificata in termini definitivi al docente e allo studente coinvolti. Eventuali successivi ricorsi all’Autorità giudiziaria possono essere inoltrati entro due mesi a partire dal ricevimento della notifica del Comitato per la didattica (competente il Foro di Como- I).

Art.13: Tesi, dissertazioni, relazioni
I procedimenti che regolano e descrivono gli esami finali e le modalità di presentazione della Tesi alla fine del percorso di studi sono esaurientemente definiti dall’articolo 17 del Regolamento didattico (Cfr.).
In questa sede si precisa che l’Istituto da sempre incoraggia l’elaborazione di una Tesi finale dai rilevanti contenuti clinici e scientifici, ritenendo questa non solo l’epilogo di un ciclo di studi altamente qualificante, ma soprattutto l’avvio di un percorso professionale in costante evoluzione, improntato alla continua analisi dei riscontri clinici e alla migliore interpretazione degli stessi. Non a caso gli elaborati vengono ultimati e corredati da elementi di verifica oggettiva e dati bibliografici durante l’anno finale di studi, organizzato in frequenze monografiche specialistiche e in lezioni di cultura generale sui metodi di stesura delle relazioni e delle comunicazioni scientifiche.
Inoltre, a tali scopi, l’Istituto mette a disposizione adeguate consulenze interne, possibilità di effettuare tirocini ospedalieri orientati e docenti tutori (relatori di tesi) che si impegnano responsabilmente a seguire il candidato fino al momento della presentazione della Tesi finale.
Al termine del quarto anno di frequenza il Comitato per la didattica può prevedere l’elaborazione di dissertazioni individuali su temi che, a discrezione dello studente, possono anticipare o meno i contenuti della Tesi finale.
La stessa Tesi può essere presentata da uno o, eccezionalmente, da due candidati, specie se uno di questi è straniero. La discussione orale della Tesi può avvenire in lingua straniera, ma l’Istituto richiede almeno una copia cartacea tradotta in lingua italiana.

Art.14: Attribuzione crediti ECTS (esami / dissertazioni / Tesi)
Ai fini del calcolo per l’attribuzione dei crediti ECTS, il tempo destinato dallo studente alla preparazione degli esami, allo svolgimento degli stessi e all’elaborazione della Tesi e delle dissertazioni viene computato come “lavoro personale” (Prs) facente parte del carico di lavoro globale, a cui si aggiungono i crediti derivati dalle lezioni frontali destinate alla comprensione degli esiti d’esame e alle modalità di preparazione delle Tesi.

Art.15: Voti d’esame
Ogni docente responsabile esprime il giudizio sul rendimento del candidato nei termini riferiti all’art.8, ovvero in scala numerica nazionale (30/30) e, su basi statistiche, in scala ECTS (dalla lettera A alla E). La soglia per il superamento dell’esame certificativi corrisponde a una valutazione di 18/30.
A discrezione del docente, i voti delle prove formative (in itinere) possono incidere nella definizione del voto d’esame finale senza tuttavia pregiudicare in partenza lo svolgimento della prova certificativa, bensì contribuendo a definire adeguatamente il voto finale.
Interpretazione numerica Corrispondenza del giudizio:
• da 0 a 14 Insufficienza grave
• da 14 a 17 Insufficienza
• da 18 a 19 Sufficienza minima
• da 20 a 22 Sufficienza piena
• da 23 a 25 Risultato discreto
• da 26 a 27 Risultato buono
• da 28 a 29 Risultato ottimo
• 30 Miglior risultato possibile
Valutazione statistica (Sistema ECTS):
• “A” corrisponde al gruppo dei migliori risultati, ovv. il 10% del totale degli studenti;
• “B” corrisponde al gruppo di studenti con valutazione appena inferiore: il 25% del tot.;
• “C” corrisponde al gruppo successivo con valutazione decrescente: il 30% del tot.;
• “D” corrisponde al successivo 25% di studenti;
• “E” corrisponde al 10% di studenti con valutazione inferiore tra i sufficienti;
• “FX”corrisponde al non superamento della prova (insufficienza);
• “F” corrisponde al non superamento della prova (insufficienza grave).

Art.16: Ammissione al successivo anno di corso
Come già precisato, la condizione per il passaggio da un anno di corso al successivo consiste nell’aver accumulato almeno 48 crediti ECTS su 60 al termine delle sessioni d’esami previste, dopo aver frequentato almeno l’80% delle lezioni per tutte le materie previste nell’anno di corso.
E’ possibile trasferire all’anno seguente fino a 12 crediti, corrispondenti agli esami non valutati sufficientemente o non sostenuti dallo studente. Il trasferimento dei crediti comporta un supplemento di frequenza per le stesse materie per cui è stato ottenuto il trasferimento.
Se entro il termine dell’anno accademico in cui è autorizzato il trasferimento dei crediti lo studente non ha saldato il debito dei crediti pregressi, non è prevista l’ammissione all’anno successivo anche se in possesso di tutti i crediti dell’anno di corso.
In altri termini, viene promosso all’anno seguente lo studente che abbia accumulato 48 crediti ECTS corrispondenti a frequenze sostenute per esami superati con votazione minima di 18 / 30.
In caso di esame costituito da una prova scritta associata a una prova orale/pratica il voto minimo per il superamento della prova scritta è 16/30 se nella prova orale si consegua una votazione di almeno 20/30, per una media finale di 18/30 (Cfr. art. 16.4 del Regolamento didattico).
Una media generale dell’anno di corso superiore a 18/30, non esime lo studente dal ripetere le prove non giudicate sufficienti.
Le ore di tirocinio clinico non svolte, o giudicate non efficaci dal docente tutore, vanno recuperate nel periodo estivo per poter accedere all’anno di corso seguente.

Art.17: Convalida dei crediti ECTS
E’ precisa responsabilità del Comitato per la Didattica verificare e convalidare i crediti ECTS conseguiti da ogni studente, così come autorizzare il trasferimento dei crediti all’anno di corso successivo. Solo dopo tale proclamazione di validità, i crediti ECTS hanno valore per la progressione degli studi, quale che sia l’Istituto in cui lo studente vorrà indirizzarsi.

Art.18: Dilazionamento delle frequenze
Il Comitato per la didattica autorizza eventuali richieste di dilazionare la frequenza e gli esami, fino a prevedere gli insegnamenti previsti per un anno di corso ripartiti in un massimo di tre anni. In tal caso viene predisposto un Piano di studi che stabilisce frequenze ed esami corrispondenti per ogni anno. In nessun caso il carico di lavoro dello studente può essere inferiore a 20 crediti ECTS annui.
Ogni esame può essere sostenuto al massimo due volte.
Resta inteso che il Piano di studi personalizzato attraverso dilazionamento delle frequenze deve essere autorizzato preventivamente rispetto al periodo in cui si intende usufruire della specifica ripartizione delle frequenze, per non incorrere nella ripetizione dell’anno di corso come previsto all’art.5 della presente procedura in caso di non raggiungimento dei 48 crediti ECTS minimi.

Art.19: Sanzioni
Ogni episodio di condotta ingannevole o di violazione delle prescrizioni di cui si renda protagonista il candidato durante l’esame viene verbalizzato dal docente responsabile e segnalato al Comitato per la didattica per le sanzioni conseguenti, senza tuttavia interrompere la prova d’esame in atto. Solo la sostituzione di persona può determinare l’immediata espulsione del soggetto. Il docente dopo aver sventato il tentativo fraudolento dello studente, preleva eventuale materiale attestante l’accaduto.
Il Comitato per la Didattica, sentito il docente, potrà deliberare quanto segue:
• riduzione del voto d’esame di alcuni punti;
• indizione di una nuova prova d’esame per lo studente segnalato, durante la stessa sessione;
• annullamento della sessione d’esame e rinvio alla successiva;
• trasferimento della frequenza e dell’esame al successivo anno di corso.
In caso lo stesso studente dia ulteriori manifestazioni di condotta ingannevole in sede d’esame, il Comitato per la didattica, valutata la gravità degli episodi può predisporre:
• avvertimento formale tramite lettera raccomandata;
• provvedimento di sospensione temporanea dai corsi;
• provvedimento di sospensione definitiva dall’Istituto e notifica delle cause dell’iniziativa nei documenti certificativi il curriculum studentesco.
Circostanze turbative il buon svolgimento degli esami di cui si rendano responsabili i docenti vengono valutate e trattate in conformità alle procedure in essere dell’Istituto (non conformità registrate sulla “scheda fornitori docenti” propria dell’insegnante in questione). In quest’ultimo caso il Direttore di sede, il Direttore didattico e il Direttore generale possono autonomamente predisporre azioni correttive.

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