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 Dal Regolamento Didattico dell’Istituto Europeo per la formazione in Osteopatia, alcuni passaggi fondamentali a descrizione di caratteristiche, prassi e finalità dei corsi di studi.
Art.1: Obiettivi generali
Art.2: Definizioni
Art.3: Organizzazione
Art.5: Obiettivi formativi
Art.6: Ammissione ai corsi
Art.7: Crediti formativi
Art.11:
Tutorato
Art.15:
Obblighi di frequenza
Art.16:
Esami
Art.17:
Esami finali (D.O.)
Art.18:
Monitoraggio e miglioramento continui
Art.19:
Sanzioni disciplinari
Art.1: Obiettivi generali
Il regolamento didattico disciplina l’organizzazione dei corsi di studi per il conseguimento del titolo di studio di osteopata D.O. con valore internazionale.
Il titolo di studio di osteopata non è ancora legalmente riconosciuto in Italia. Obiettivo prioritario dell’Istituto è l’ottenimento del riconoscimento dell’osteopatia come professione autonoma e l’inserimento della formazione in osteopatia nel quadro degli studi universitari europei.
A tali scopi la Direzione Didattica e il Comitato scientifico articolano piani di studi atti a formare professionisti dotati di elevate responsabilità etiche e professionali, nonchè ampiamente formati nella peculiare disciplina al punto da identificarne con sicurezza le indicazioni caratterizzanti, evitando conseguentemente di effettuare atti pertinenti ad altre professioni sanitarie.

Art.2: Definizioni
• Sede scolastica: unità locale dell’Istituto con pari requisiti e pari caratteristiche didattiche e amministrative per l’attuazione del libero insegnamento dell’osteopatia, ai sensi dell’art. 33 della Costituzione italiana;
• Ordinamenti didattici: i corsi di studio a tempo pieno e a tempo parziale con durata comune di sei anni e diversa regolamentazione accademica;
• Titolo di studio: Attestato di completamento degli studi osteopatici corrispondente al “Diploma of Osteopathic Medicine – D.O.” internazionale, correlato da Allegato descrittivo (“Diploma supplement”) rilasciato dall’Istituto al termine dei corrispondenti corsi di studi;
• Attività formative: ogni attività didattica finalizzata ad ottenere la migliore formazione professionale, suddivisa in corsi magistrali ( CM ), lavoro diretto ( LD ), lavoro pratico
( LP ), tirocini clinici ambulatoriali, tirocini clinici ospedalieri, progetti, tesi, studio individuale.

Art.3: Organizzazione
Ogni sede scolastica è diretta da un direttore di sede ( Responsabile tecnico ) nominato dall’alta direzione ( soci ). Alta direzione, direttori di sede e direttori didattici compongono il Comitato per la didattica ( cfr. organigramma ).
Il Comitato per la didattica definisce:
• i criteri comuni dei corsi di studio in osteopatia;
• lo svolgimento dei programmi contemporaneo in tutte le sedi;
• il calendario dei corsi e degli esami;
• l’attuazione della Procedura degli esami e le modalità del controllo delle conoscenze;
• l'identificazione dei docenti tutori;
• le integrazioni di frequenza tra ordinamenti e sedi diverse in ambito nazionale;
• in accordo con gli Istituti nazionali ed internazionali, le modalità di integrazione reciproca degli studenti e dei docenti nei programmi di cooperazione interuniversitaria.
• il calendario degli eventi di formazione continua post-laurea. (…)

Art.5: Obiettivi formativi
I laureati dovranno quindi essere in grado di:
• praticare la disciplina osteopatica nelle sue interrelazioni complesse e nel contesto del trattamento globale del paziente, in piena sicurezza e senza rischio alcuno per lo stesso;
• riconoscere il dovere di astenersi da qualsiasi diagnosi e prescrizione di tipo medico;
• riconoscere le indicazioni non osteopatiche ed indirizzare il paziente ad altre competenze mediche;
• sviluppare un approccio interdisciplinare ai casi clinici, in collaborazione con le figure sanitarie;
• conoscere e rispettare le normative nazionali in tema medico-legale, fiscale, di legge sulla privacy. etc.
• conoscere e rispettare le normative europee e dei singoli stati dell’Unione. (…)

Art.6: Ammissione ai corsi
Sono ammessi ai corsi a tempo pieno i candidati in possesso di diploma quinquennale di scuola media superiore o di diploma estero equipollente. E’ previsto una prova di ammissione.
Allo stato, sono ammessi ai corsi a tempo parziale i candidati in possesso dei seguenti titoli di studio:
• Laurea in medicina e chirurgia, o supermento dei curricula formativi dei primi quattro anni della stessa facoltà;
• Laurea in odontoiatria;
• Laurea triennale di primo livello nelle professioni sanitarie ( fisioterapisti, neuropsicomotricisti, terapisti occupazionali);
• Laurea triennale di primo livello in scienze motorie o titolo equipollente conseguito in base alla normativa precedente ( ISEF);
• Diploma in massofisioterapia triennaleex lege 403 / 71 con diploma pregresso di scuola media superiore quinquennale;
• Laurea in scienze infermieristiche.

Art.7:
Crediti formativi
Il carico formativo complessivo non può che essere calcolato secondo le normative vigenti, ovvero in termini di crediti formativi ECTS. La formazione osteopatica a tempo pieno prevede un carico di lavoro complessivo corrispondente a 360 ECTS in sei anni di studi ( 60 ECTS annui corrispondenti a circa 5000 ore).
Cfr.: Ordinamenti.

Art.11:
Tutorato
In apertura di ogni anno accademico il Comitato per la didattica identifica e rende note agli studenti l’identità dei docenti tutori, ovvero di insegnanti osteopati altamente qualificati con le seguenti mansioni per ognuno dei sei anni di corso:
• Coordinamento della corretta integrazione tra la materia osteopatica caratterizzante e le materie mediche, scientifiche fondamentali, umanistiche e di cultura generale;
• Riferimento per ogni istanza studentesca riferita alla didattica e all’organizzazione;
• Verifica della corretta informazione bibliografica ;
• Verifica dei Registri di classe, ovvero delle presenze degli studenti e della corretta compilazione dei documenti formali in tutte le loro parti;
• Verifica della qualità della partecipazione degli studenti e dell’osservanza delle regole;
• Verifica periodica della preparazione complessiva dei singoli studenti e riferimento alla Direzione di sede per ogni necessità individuale di integrazioni formative.

Art.15:
Obblighi di frequenza
L’attestazione della frequenza alle attività didattiche è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame e per il passaggio all’anno di corso successivo.
Nell’ordinamento a tempo parziale la frequenza è obbligatoria al 100%. Ovvero, non è consentita l’assenza a nessuno dei sei seminari annui previsti. La Direzione di sede dispone il recupero di seminari non frequentati presso altre sedi. Se il recupero viene effettuato nell’anno di corso non comporta costi aggiuntivi per lo studente.
Nell’ordinamento a tempo pieno valgono le seguenti disposizioni:
• Il ritardo superiore a 15 minuti comporta il divieto di accesso in aula per almeno due ore. Il rientro in classe verrà autorizzato dalla Direzione di sede o dal Direttore didattico;
• Solo tre giorni di assenza ingiustificata sono accettabili ogni anno;
• Solo dieci giorni di assenza giustificata tramite certificato medico sono autorizzabili. Periodi maggiori di assenza determineranno il sostenimento degli esami non in prima, ma in seconda sessione. Cfr.: Procedura degli esami ;
• Non è possibile rinviare al successivo anno di corso un numero di esami corrispondente complessivamente a più di 12 ECTS. In caso di mancati esami per un valore superiore a 12 ECTS, lo studente ripete l’anno di corso. Cfr. Corsi rinviabili.
I Direttori di sede possono consigliare integrazioni di frequenza presso i corsi di altre sedi e dei reciproci ordinamenti, in caso di motivata richiesta e/o necessità.

Art.16:
Esami
• Esami formativi: prove in itinere idonee a rilevare per gradi l’efficacia dei processi di apprendimento e di insegnamento rispetto a contenuti predefiniti.
• Esami certificativi: prove finalizzate a valutare e quantificare con votazione il conseguimento degli obiettivi dei singoli corsi. Tali esami sono effettuabili in due sessioni ordinarie. Eventuali sessioni straordinarie sono disposte esclusivamente dalla Direzione di sede in accordo con la Direzione didattica. Cfr.: Procedura degli esami.

Art.17:
Esami finali (D.O.)
Al termine del sesto anno di studi è previsto il superamento di un esame clinico attraverso il trattamento autonomo di un paziente reale, unitamente alla discussione di una tesi di fine studi.
Cfr.: Procedura degli esami.

Art.18:
Monitoraggio e miglioramento continui
In riferimento alle procedure dei sistemi di gestione della qualità didattica , il Responsabile della Qualità attua meccanismi di valutazione della qualità di processo e di prodotto formativo, anche attraverso l’ascolto degli studenti e la valutazione delle schede di gradimento appositamente somministrate. Egli promuove altresì adeguate azioni preventive e correttive in caso di non conformità rilevate.

Art.19:
Sanzioni disciplinari
L’Istituto europeo per la medicina osteopatica, garante della corretta informazione in osteopatia, si riserva di ricusare con effetto immediato lo studente o il docente che risulti inosservante delle seguenti, ineludibili prescrizioni regolamentarie:
• Impegno a non divulgare i contenuti delle lezioni e del materiale documentale ricevuto dall’Istituto;
• Ogni pubblicazione, intervista o comunicazione su temi anche marginalmente inerenti all’osteopatia dovrà essere autorizzata dalla Direzione didattica, dopo formale richiesta e documentata descrizione da parte dello studente interessato. Per i docenti è gradita l’informazione diretta.
• Ogni studente è tenuto a non definirsi in alcun modo Osteopata prima del completamento del corso di studi e del superamento dell’esame finale.
• Ogni atteggiamento, azione o iniziativa volta a danneggiare il buon nome dell’Istituto viene valutata dal Comitato per la didattica con procedura d’urgenza e conseguente provvedimento disciplinare.

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