Il legislatore italiano non ha ancora completato l’iter parlamentare in materia di modalità formative e di esercizio della professione osteopatica. Nei trent’anni di vita dell’osteopatia in Italia, nonostante il vuoto legislativo nessuna condanna per abuso di professione sanitaria è stata emessa a seguito degli accertamenti giudiziari nei confronti degli osteopati indagati per tale ipotesi di reato. Appare questa l’ulteriore conferma giurisprudenziale della legittima operatività degli osteopati esclusivi e maggiormente qualificati che esercitano oggi in Italia.
Si sostenne in passato che la legge sull’autoregolamentazione professionale (4 / 2013) avrebbe potuto consentire l’integrazione dell’Osteopatia tra le professioni liberali non regolamentate. Dal nostro punto di vista, questa apparve subito come condizione non idonea a definire l’esercizio dell’Osteopatia in Italia, da regolamentarsi, invece, nell’ambito sanitario e istituzionale a salvaguardia dei pazienti. A questo riguardo non pare irrilevante riferire il commento alla stessa legge da parte del Ministero della Salute, nel Comunicato dell’11.02.2013 in cui si dichiara, tra l’altro: ” Le attività di diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione e prevenzioni in campo sanitario sono attività e competenze riservate alle professioni sanitarie (…). Dalle norme per il riconoscimento delle professioni non organizzate, di cui alla legge 4/2013 (ndr), restano fuori le attività riservate per legge alle professioni sanitarie (…). Si intende informare i cittadini su quali siano i professionisti a cui la legge affida la cura della loro salute”.
Come conseguenza, il 22 Dicembre 2017 il Senato italiano ha approvato in via definitiva la legge che individua l’osteopatia come nuova professione sanitaria. La prossima istituzione del ruolo professionale si configurerà quindi, con certezza, come “figura sanitaria in possesso di Laurea abilitante o titolo equipollente che svolge gli interventi di prevenzione, promozione, cura e assistenza al mantenimento della salute”. Il DDL 1324 di recente approvazione descrive infatti modalità e tempi certi per l’istituzione della nuova professione sanitaria di osteopata.
A tutela dei propri discenti, i Regolamenti dell’Istituto Europeo per la Medicina Osteopatica prevedono una formazione di cinque e sei anni con modalità strettamente riferite alle prassi adottate dai centri internazionali di formazione in Osteopatia, già riconosciuti e/o considerati come referenti dalle maggiori Istituzioni internazionali e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Con tali Istituti la IEMO attua programmi di formazione comuni, adeguandosi ai requisiti più alti anche in prospettiva del riconoscimento da parte del legislatore italiano, le cui prime indicazioni riflettono attualmente gli orientamenti formativi della IEMO (cfr. partenariato internazionale).
A seguito della pluriennale cooperazione internazionale, la IEMO ha conseguito nel 2011 autorizzazione all’insegnamento dell’Osteopatia da parte del Ministero dell’Istruzione. Pertanto, in attesa di una specifica legge di riferimento che disciplini in Italia l’abilitazione all’esercizio dell’osteopatia, le attuali qualifiche della IEMO si traducono nei migliori requisiti professionali, quanto più e quanto meglio sia attualmente possibile nel nostro Paese.
La stessa autorizzazione alla formazione degli operatori sanitari da parte della Commissione nazionale per l’Educazione Continua in Medicina, conferisce alla IEMO e ai sui discenti ulteriore legittimità formativa e attesta la stretta relazione tra Osteopatia e formazione sanitaria come caratteristica essenziale ed ineludibile degli studi più seri nel settore ( cfr: IEMO nell’ Annuari 2013-2019 della Formazione sanitaria ).
Infine, l’omologazione IEMO agli studi francesi CEESO Paris in Osteopatia, esalta la corrispondenza con la qualifica di osteopata nelle nazioni europee e del mondo in cui tale titolo di studio abbia o non abbia ancora valore legale. Anche in Italia, quindi, la formazione certificata dei diplomati IEMO rappresenta elemento distintivo a garanzia del più efficace esercizio professionale.
Per tutte queste ragioni e per l’eccellenza della propria formazione, i diplomati IEMO non hanno alcun bisogno di alterare il proprio impegno formativo frequentando prima o durante corsi fuorvianti di massaggiatore o simili allo scopo di garantirsi una pseudo-legittimità professionale. Sarà sufficiente iscriversi come osteopati al Registro IVA e garantire questa qualifica in ogni rapporto formale col paziente. In molti lo hanno fatto e alcuni di loro lavorano anche negli ospedali.
OPPORTUNITA’ ASSOCIATIVE PROFESSIONALI
Gli Osteopati D.O., al termine degli studi presso la IEMO, potranno indirizzarsi all’Associazione che più delle altre garantisca e rappresenti socialmente il proprio specifico ambito professionale e deontologico, offrendo i più efficaci e trasparenti servizi di controllo e di sostegno alla professione, di certificazione, di informazione e aggiornamento continuo. L’istituto sostiene, in particolare, l’ Associazione degli Osteopati Esclusivi (ADOE), coerentemente alle considerazioni qui enunciate.
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